DOMU
Su nai ca...
Sa scomuniga de Predi Antiogu Arrettori de Masuddasa
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Su libru
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Progetto Predi Antiogu
LE PENE ESPIATORIE
Can. 1336 - §1. Le pene espiatorie, che possono essere applicate a un delinquente in perpetuo oppure per un tempo prestabilito o indeterminato, oltre alle altre che la legge può eventualmente aver stabilito, sono queste: 1) la proibizione o l'ingiunzione di dimorare in un determinato luogo o territorio; 2) la privazione della potestà, dell'ufficio, dell'incarico, di un di un diritto, di un privilegio, di una focoltà, di una grazia, di un titolo, di un'insegna, anche se semplicemente onorifica; 3) la proibizione di esercitare quanto si dice al n. 2, o di farlo in un determinato luogo o fuori di esso; queste proibizioni non sono mai sotto pena di nullità; 4 il 4) il trasferimento penale ad altro ufficio; 5) la dimissione dallo stato clericale.
§2. Soltanto le pene espiatorie recensite al §1, n. 3, possono essere pene latae sententiae.
Can. 1337 - §1. La proibizione di dimorare in un determinato luogo o territorio può essere applicata sia ai chierici sia ai religiosi; l'ingiunzione di dimorarvi può essere applicata ai chierici secolari e, nei limiti delle costituzioni, ai religiosi.
§2. Per infliggere l'ingiunzione di dimorare in un determinato luogo o territorio, è necessario che vi sia il consenso dell'Ordinario di quel luogo, salvo non si tratti di una casa destinata alla penitenza ed alla correzione dei chierici anche extradiocesani.
Can. 1338 - §1. Le privazioni e le proibizioni recensite nel